1. Presso il Ministero dell'interno è istituita, senza oneri per lo Stato, una Commissione permanente per la prevenzione dei crimini e per la sicurezza privata, di seguito denominata «Commissione permanente», con il compito di:
a) verificare la corretta attuazione della presente legge da parte di tutti i soggetti interessati;
b) proporre modifiche delle procedure e dei regolamenti vigenti in materia di sicurezza privata in relazione al mutare delle condizioni e delle conoscenze tecniche;
c) incentivare il ricorso alla vigilanza privata in rapporto allo sviluppo sociale ed economico dei territori, all'entità della popolazione e all'incidenza dei reati contro il patrimonio;
d) proporre l'adozione di nuove tipologie di servizi di sicurezza privata;
e) promuovere l'adozione di provvedimenti e di sanzioni in relazione al compimento di fattispecie criminose definite;
f) curare la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo nazionale degli agenti di sicurezza di cui all'articolo 3;
g) approvare le norme di sicurezza anticrimine adottate dagli istituti di vigilanza e di investigazione privata.
2. La Commissione permanente è composta da sette membri e, in particolare:
a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;
b) da un rappresentante delle prefetture - uffici territoriali del Governo;
c) da un rappresentante delle questure;
d) da un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;
e) da un rappresentante del Corpo della guardia di finanza;
f) da un rappresentante dei titolari degli istituti di vigilanza e di investigazione privata iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 4;
g) da un rappresentante degli agenti di sicurezza.
3. La Commissione permanente sovrintende e certifica i corsi di formazione di cui all'articolo 4.
4. La Commissione permanente delibera a maggioranza dei suoi membri e organizza la sua attività in conformità a quanto disposto dalla presente legge.
5. Gli oneri per il funzionamento della Commissione permanente, determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sono posti a carico dell'Albo nazionale di cui all'articolo 3.