Art. 2.
(Commissione permanente per la prevenzione dei crimini e per la sicurezza privata).

      1. Presso il Ministero dell'interno è istituita, senza oneri per lo Stato, una Commissione permanente per la prevenzione dei crimini e per la sicurezza privata, di seguito denominata «Commissione permanente», con il compito di:

          a) verificare la corretta attuazione della presente legge da parte di tutti i soggetti interessati;

          b) proporre modifiche delle procedure e dei regolamenti vigenti in materia di sicurezza privata in relazione al mutare delle condizioni e delle conoscenze tecniche;

          c) incentivare il ricorso alla vigilanza privata in rapporto allo sviluppo sociale ed economico dei territori, all'entità della popolazione e all'incidenza dei reati contro il patrimonio;

          d) proporre l'adozione di nuove tipologie di servizi di sicurezza privata;

          e) promuovere l'adozione di provvedimenti e di sanzioni in relazione al compimento di fattispecie criminose definite;

 

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          f) curare la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo nazionale degli agenti di sicurezza di cui all'articolo 3;

          g) approvare le norme di sicurezza anticrimine adottate dagli istituti di vigilanza e di investigazione privata.

      2. La Commissione permanente è composta da sette membri e, in particolare:

          a) da un rappresentante del Ministero dell'interno;

          b) da un rappresentante delle prefetture - uffici territoriali del Governo;

          c) da un rappresentante delle questure;

          d) da un rappresentante dell'Arma dei carabinieri;

          e) da un rappresentante del Corpo della guardia di finanza;

          f) da un rappresentante dei titolari degli istituti di vigilanza e di investigazione privata iscritti all'Albo nazionale di cui all'articolo 4;

          g) da un rappresentante degli agenti di sicurezza.

      3. La Commissione permanente sovrintende e certifica i corsi di formazione di cui all'articolo 4.
      4. La Commissione permanente delibera a maggioranza dei suoi membri e organizza la sua attività in conformità a quanto disposto dalla presente legge.
      5. Gli oneri per il funzionamento della Commissione permanente, determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa, sono posti a carico dell'Albo nazionale di cui all'articolo 3.